Articolo 1
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È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: 'ATLETICA PALOMBARA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA'.
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Articolo 2
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L'Associazione ha sede in Viale Possenti 4/5, Palombara Sabina (Rm)
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Articolo 3
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I colori sociali dell'Associazione sono : Giallo - Nero.
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Articolo 4
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L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo
di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
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Articolo 5
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Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa,
quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e
l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive. L'associazione, infine, ai
sensi e per gli effetti della delibera CONI L273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONl,
nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo ltaliano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata L'Associazione
potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalita istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte,
ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attivita di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscati e amministrative. Inoltre
potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attivita istituzionale e intrattenere
rapporti con istituti di credito, anche su basi di passive. La società, al fine di perseguire lo scopo sociale, potrà affiliarsi, oltre che al CSI,
anche a Federazioni o altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
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I SOCI
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Articolo 6
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Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
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Articolo 7
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L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione
del vincolo associativo a tempo determinato.
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Articolo 8
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Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee,
i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
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Articolo 9
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Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative.
Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
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Articolo 10
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La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni
materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Circolo/Società Sportiva di appartenenza, e in'ultima istanza, al Collegio dei Probiviri.
I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
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Articolo 11
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La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.
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Articolo 12
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Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
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L'ASSEMBLEA
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Articolo 13
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Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
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Articolo 14
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L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno volta l'anno per l'approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta
da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.
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Articolo 15
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La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della convocazione mediante invio di lettera raccomandata a/r
ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
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Articolo 16
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Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.
Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.
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Articolo 17
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L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
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Articolo 18
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L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni
che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del
consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
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Articolo 19
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L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e
delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e
delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e
seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
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Articolo 20
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Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono
essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto.
In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto
dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilita di fornire o negare il consenso alle medesime.
I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti
rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
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Articolo 21
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Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni.
Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.
All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore.
Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti
al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
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Articolo 22
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Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare : - Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale,
per la gestione dell'associazione; - Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per
il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione; - Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il
coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione; - La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il
mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio
preventivo dell'anno successivo; - La presentazione di un piano programmatico relativo alle attivita da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali; - La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite
di volta in volta dal consiglio Direttivo stesso; - La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da
sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; - La delibera sull'ammissione di nuovi soci; - La facoltà distabilire sedi decentrate
dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito
regolamento; - Ognifunzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
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Articolo 23
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Il consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogniqualvolta il presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
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Articolo 24
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Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo,
ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e
del consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
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Articolo 25
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Il vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
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Articolo 26
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Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì
provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi
contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.
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Articolo 27
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Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili,
provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il
rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di
incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze
dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
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Articolo 28
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Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse,
il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento da parte del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di
dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a
nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse
modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
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Articolo 29
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Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento,
il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i
successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.
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IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO
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Articolo 30
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Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati
dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni,
mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.
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Articolo 31
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Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci,
ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.
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Articolo 32
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L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo
o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.
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LO SCIOGLIMENTO
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Articolo 33
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Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i
liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.
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NORME FINALI
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Articolo 34
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Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico,
di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
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Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 3 Novembre 2016
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